Normativa compro oro in Italia: cosa prevede la legge
D.Lgs. 92/2017, limite contanti, giacenza obbligatoria, recesso 24h, tolleranza purezza e fiscalità della cessione. Tutto ciò che serve sapere prima di vendere oro usato.
D.Lgs. 92/2017 — Il quadro normativo
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 è il testo di riferimento per la compravendita di oggetti preziosi usati in Italia. Prima di questa norma il settore era regolato in modo frammentario; il decreto ha introdotto obblighi uniformi per tutti gli operatori.
Obblighi principali per gli operatori
- •Iscrizione OAM — Ogni Operatore Compro Oro (OCO) e Operatore Professionale in Oro (OPO) deve iscriversi al Registro tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori. Verificabile su organismo-agenti-mediatori.it.
- •Registro operazioni — L'operatore annota ogni transazione con dati del cliente, descrizione oggetti, peso, titolo e importo.
- •Identificazione del cliente — Documento d'identità e codice fiscale sono richiesti per ogni operazione, ai fini antiriciclaggio.
- •Giacenza obbligatoria — L'oro acquistato resta in custodia per 10 giorni prima di poter essere ceduto all'OPO.
Il decreto ha inoltre definito il limite di pagamento in contanti specifico per il settore, distinto da quello generale, e il diritto di recesso del privato entro 24 ore. Nelle sezioni successive approfondiamo ciascuno di questi punti.
Limite contanti: 499,99 €
Il D.Lgs. 92/2017 fissa la soglia massima di pagamento in contanti per le operazioni con compro oro a 499,99 € per singola transazione. Oltre questa cifra, l'operatore è tenuto a utilizzare un mezzo di pagamento tracciabile: bonifico bancario, assegno non trasferibile o altro strumento equivalente.
Non confondere i due limiti
Il limite generale per i trasferimenti in contanti tra privati è di 5.000 € (D.L. 228/2021). Per i compro oro il limite è dieci volte più basso: 499,99 €. L'errore è frequente e può costare sanzioni a entrambe le parti.
Pagamento misto: è consentito ricevere fino a 499,99 € in contanti e il resto via bonifico nella stessa operazione. L'importante è che la componente cash non superi la soglia. L'operatore è tenuto a documentare entrambe le modalità nella ricevuta.
Giacenza obbligatoria: 10 giorni
Dopo l'acquisto, l'OCO è obbligato a conservare l'oro per 10 giorni prima di poterlo cedere a un OPO. Questo periodo serve a garantire la tracciabilità del metallo e a consentire l'esercizio del diritto di recesso da parte del venditore.
La filiera dell'oro usato
| Fase | Descrizione | Tempistica |
|---|---|---|
| 1. Privato | Vende al negozio compro oro (OCO) | — |
| 2. OCO | Conserva l'oro in custodia obbligatoria | 10 giorni |
| 3. OPO | L'OCO cede all'Operatore Professionale in Oro | Dopo i 10 giorni |
| 4. Fonderia | L'OPO invia a fonderia per raffinazione | Variabile |
| 5. Mercati | L'oro puro rientra nei circuiti LBMA e bancari | — |
Fonte: D.Lgs. 92/2017, Registro OAM. La filiera è tracciata in ogni passaggio per contrastare la ricettazione e il riciclaggio.
Diritto di recesso: 24 ore via PEC
Il venditore privato ha diritto di recedere dalla vendita entro 24 ore dalla firma dell'atto di acquisto (D.Lgs. 92/2017, art. 1, comma 4). La comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Procedura di recesso
- Inviare comunicazione PEC all'indirizzo dell'operatore entro 24 ore dalla firma.
- Restituire l'importo ricevuto (se già pagato) con le stesse modalità dell'incasso.
- L'operatore restituisce gli oggetti preziosi nella stessa condizione in cui li ha ricevuti.
⚠️ Email ordinaria, telefonate o messaggi WhatsApp non hanno valore legale ai fini del recesso. Solo la PEC garantisce data certa e prova di ricezione.
La ratio della norma, come evidenziato dalla dottrina, è quella di evitare che la vendita di oro usato si trasformi in una forma mascherata di prestito su pegno, attività riservata agli istituti di credito autorizzati. Le 24 ore consentono al venditore un margine di ripensamento sufficiente senza bloccare l'attività dell'operatore.
Tolleranza purezza: 2 per mille
La normativa orafa italiana prevede una tolleranza legale di 2‰ (due per mille) sulla punzonatura dei gioielli. Questo significa che un gioiello timbrato 750 (18KT) non garantisce esattamente il 75% di oro puro.
Cosa succede in fusione
La gioielleria italiana con titolo nominale 750 emerge tipicamente in fusione con un titolo effettivo compreso tra 710 e 734 millesimi. In casi estremi — gioielli molto lavorati, con saldature di lega inferiore o produzione extra-UE — il titolo può scendere fino a 675 millesimi.
L'operatore esegue un saggio (pietra di paragone, acidi chimici o fluorescenza XRF) per determinare il titolo reale prima della pesatura e del calcolo del prezzo. Il saggio deve essere effettuato a vista del cliente.
Fonte: Normativa orafa italiana, dati di settore PagineOro.net.
TPI e pagamenti differiti
Il TPI (Titolo Pagamento Immediato) è il prezzo di riferimento quando il privato riceve il pagamento subito dopo la valutazione. Include lo spread dell'operatore, che copre costi di struttura, logistica (~120 €/kg), fusione (~130 €/kg) e il margine commerciale.
| Tipo di pagamento | Spread tipico | Note |
|---|---|---|
| Immediato (TPI) | ~12% | Titolo Pagamento Immediato — include tutti i costi operativi |
| Differito 15 giorni | ~6% | L'operatore ottiene condizioni migliori dall'OPO |
| Differito 30 giorni | ~3% | Spread ridotto, rischio prezzo a carico del venditore |
| Differito 45 giorni | ~0% | Spread quasi nullo, massima attesa per il venditore |
Con il pagamento differito il venditore accetta di ricevere l'importo dopo 15, 30 o 45 giorni, in cambio di uno spread più basso. L'operatore può negoziare condizioni più favorevoli con l'OPO, riducendo i propri costi e trasferendo parte del vantaggio al cliente. Il margine B2B dell'OPO è circa lo 0,6%.
Fonte: PagineOro.net, dati di settore.
UIF 8/2025 — Antiriciclaggio
L'Istruzione UIF n. 8 del 2025 ha introdotto nuove soglie per il monitoraggio delle operazioni nel settore dell'oro usato, nell'ambito della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Soglia dichiarazione: 10.000 €
Operazioni di importo pari o superiore a 10.000 € richiedono la segnalazione da parte dell'operatore all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Cumulabilità: 2.500 €/mese
Operazioni dello stesso tipo con la stessa controparte che raggiungono cumulativamente 2.500 € nell'arco di un mese sono soggette agli stessi obblighi di segnalazione. Questo impedisce il frazionamento delle operazioni per eludere la soglia.
Queste soglie si applicano a tutti gli operatori iscritti al Registro OAM. Il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione espone l'operatore a sanzioni amministrative e penali.
Fiscalità della cessione di oro
La vendita di oro usato genera una plusvalenza tassabile al 26%, calcolata come differenza tra il ricavato della vendita e il costo di acquisto originario documentato.
Due scenari fiscali
Con documentazione
Se conservi la fattura o lo scontrino di acquisto originale, la plusvalenza è:(ricavato − costo acquisto) × 26%
Senza documentazione
Se il costo di acquisto non è dimostrabile, la base imponibile è calcolata forfettariamente:ricavato × 25% × 26%
L'operatore rilascia ricevuta con peso, titolo e importo. Non è sostituto d'imposta: la dichiarazione della plusvalenza spetta al venditore in sede di dichiarazione dei redditi.
Fonte: TUIR, normativa fiscale italiana.
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Verifica iscrizione OAM
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